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Sistema tessera sanitaria: dati di medici e farmacisti entro gennaio

Professione Redazione DottNet | 11/01/2018 18:22

Il provvedimento consente all’Agenzia delle Entrate di predisporre il modello 730 precompilato

Anche quest'anno medici, farmacie e parafarmacie dovranno inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria entro la scadenza del 31 gennaio 2018. Si tratta di un adempimento introdotto al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre il modello 730 precompilato e i dati da comunicare sono quelli relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel corso del periodo d’imposta 2017.

Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l’invio delle spese sanitarie deve essere effettuato entro la scadenza del 31 gennaio dell’anno d’imposta successivo a quello di riferimento. L’elenco completo dei soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione delle spese sanitarie nel 2018 non ha subito modifiche e pertanto restano in vigore regole e modalità rese operative dallo scorso anno.

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Di seguito tutte le istruzioni sulla corretta comunicazione delle spese sostenute nel 2017 al Sistema Tessera Sanitaria, i dati da trasmettere e l’elenco dei soggetti interessati dalla scadenza ormai imminente.

Comunicazione spese sanitarie: scadenza 31 gennaio 2018

La scadenza del 31 gennaio 2018 per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al sistema TS riguarda tutti i soggetti individuati dal Decreto attuativo del 1° settembre 2016 del MEF, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014.

Nel dettaglio, sono tenuti ad effettuare la comunicazione delle spese sanitarie sostenute nel 2017 i seguenti soggetti:

  • aziende sanitarie locali;
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • strutture “autorizzate” all’erogazione dei servizi sanitari ancorché non accreditate con il SSN;
  • iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
  • iscritti agli albi professionali, ovvero psicologi, infermieri, ostetriche ed ostetrici;
  • medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica.

Dati spese sanitarie 2017 da trasmettere

dati che i soggetti obbligati sopra elencati dovranno trasmettere e comunicare al sistema Tessera Sanitaria riguardano ricevute di pagamento, scontrini fiscali ed eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito secondo quanto previsto dal decreto MEF del 31 luglio 2015. Nella comunicazione delle spese sanitarie sarà necessario indicare il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria del contribuente per il quale, salvo opposizione, l’Agenzia delle Entrate predisporrà l’elenco delle spese detraibili nel modello 730 precompilato 2018.

Modalità di invio

L’invio della comunicazione dati spese sanitarie al sistema TS dovrà essere effettuato esclusivamente in modalità telematica. Soggetti obbligati o intermediari abilitati dovranno accedere all’area riservata del sito Sistema TS  con le apposite credenziali oppure, per soggetti abilitati, con gli identificativi Entratel o Siatel Punto Fisco.

In caso di mancato possesso delle credenziali richieste si potrà effettuare la registrazione  inserendo tutte le informazioni relative a tipologia di richiedente e dati identificativi.

In merito ai soggetti di cui al DM 1 settembre 2016, si riportano di seguito alcuni chiarimenti su quali sono i dati obbligatori da inviare:

  • farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  • dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  • servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad eco-cardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
  • spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa);
  • altre spese sanitarie.

Per quanto riguarda invece le spese veterinarie sarà obbligatoria la trasmissione di quelle relative ad animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.

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